Aggiornamento relativo alla normativa in corso sui sistemi anticaduta/linea vita

In data 15 settembre 2014 si è svolto, a Bologna, un incontro organizzato da AIPAA (Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’'Antinfortunistica) volto ad ottenere chiarimenti dalle Istituzioni in merito ai dispositivi di ancoraggio permanentemente ed alla loro collocazione sul mercato.
All’'incontro sono stati invitati i fabbricanti di dispositivi di ancoraggio ed hanno relazionato l’'Ing. Vincenzo Correggia (Ministero dello Sviluppo Economico), l’'Ing. Antonio Lucchese (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), la Dott.ssa Anna Danzi (Vice Direttore di FINCO), il Sig. Stefano Galimberti (Coordinatore Gdl U500201 presso UNI).
L’'incontro, a cui erano presenti 45 persone, è stato moderato dal Cav. Uff. Giuseppe Lupi (Presidente AIPAA).

Dalla discussione è emerso un quadro generale che possiamo così riassumere:

La norma tecnica EN 795:2012 che descrive i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere rimossi dalla struttura rimane una norma a carattere volontario. La definizione di Dispositivo di Protezione Individuale, quale discriminante per determinare se un dispositivo deve essere sottoposto alla procedura di certificazione come DPI, non va, dunque, ricercata nella norma bensì nella Direttiva 89/686/CEE.
Il dispositivo di ancoraggio DPI segue il lavoratore ed è sotto la responsabilità del datore di lavoro per il quale il lavoratore presta servizio e quindi, come tale, il dispositivo di ancoraggio DPI è assimilato ad un connettore o ad una qualsiasi altra tipologia di imbracatura.
Poiché la norma EN 795:2012 ha definitivamente sostituito la vecchia versione della stessa il dispositivo di ancoraggio DPI deve essere certificato secondo la Direttiva 89/686/CEE e deve essere conforme alla EN 795:2012, anche se non ancora armonizzata.
Il dispositivo di ancoraggio non DPI, cioè quello destinato all'’installazione permanente e quindi presente i loco, è un prodotto da costruzione se questo è destinato ad essere incorporato in opere di ingegneria civile, indifferentemente se questo è smontabile anche senza demolizioni.
La collocazione nel campo di applicazione di altre Direttive comunitarie per dispositivi di ancoraggio destinati all'’installazione permanente in altre opere diverse da quelle di ingegneria civile (navi, vagoni ferroviari o macchine) deve essere valutata caso per caso.

In linea generale, nell’'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione (d’ora in avanti: CPR), la procedura di certificazione prevede due strade diverse: la marcatura CE a fronte di una dichiarazione delle prestazioni (DOP) se esiste una norma armonizzata (cosa, in questo momento non perseguibile per questo tipo di prodotti) oppure la marcatura CE a fronte di un EAD (European Assessment Document, il vecchio Benestare Tecnico Europeo o BTE).

A prescindere dal meccanismo di certificazione sopra descritto, ad oggi non applicato a nessun dispositivo permanentemente ancorato, il Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP ha fatto sapere di aver ricevuto la richiesta di un Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) ai sensi del Cap. 11 par. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 (c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni), per un dispositivo di ancoraggio destinato all’'installazione permanente. Tale procedura si riferisce, normalmente, ai materiali innovativi e ad uso strutturale, cioè quelli che concorrono alla resistenza meccanica e stabilità dell’'edificio, e quindi tecnicamente non applicabile ad un dispositivo di ancoraggio che è, al contrario, sostenuto dalla struttura. Tuttavia la questione va valutata approfonditamente.

Ad ogni modo il Servizio Tecnico Centrale ha chiesto alla Sezione competente del CSLLPP di esprimersi in materia, ma se quest'’ultima esprimerà un parere favorevole al carattere strutturale di questi dispositivi potrebbe crearsi una situazione di mercato dagli effetti dirompenti dal momento che nessun dispositivo anticaduta permanentemente ancorato ad un edificio potrebbe più essere immesso sul mercato senza il CIT. Questo comporterebbe altresì che colui che ha già chiesto il CIT, una volta ottenuto, godrebbe di un regime di monopolio rispetto ai concorrenti fino a che il Servizio Tecnico Centrale non arrivi ad emettere altri CIT. Lo stesso Servizio Tecnico Centrale ha, però, dichiarato di non avere le risorse per poter fronteggiare una mole di richieste come si prospetterebbe in questo caso e questo non potrebbe che allungare i tempi di “messa a norma” dei prodotti.

Il 18 settembre si terrà una nuova riunione del PPE (personal protective equipment) Working Group a Bruxelles, a cui parteciperà per l’'Italia l'Ing. Correggia. In quella sede si discuterà del problema dell’'armonizzazione eventuale della EN 795:2012 nell’ambito di applicazione della Direttiva DPI nonché della regolamentazione dei dispositivi anticaduta permanenti. Per quanto riguarda l’'armonizzazione della norma nell’'ambito della Direttiva DPI si potrebbe arrivare a definire l’'armonizzazione solo per i dispositivi di tipo B ed E come per la versione precedente.
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione dei dispositivi permanenti nell’'ambito del CPR, vi potrebbe essere la richiesta di una modifica alla norma 795:2012 già esistente per i dpi, oppure la richiesta di elaborazione di una nuova norma. Per tutti questi ultimi aspetti, si prospettano almeno due anni di tempo, per giungere alla definizione di schemi di certificazione certi e univoci.

In questo periodo transitorio il fabbricante dovrebbe fare le prove secondo le norme applicabili (EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, il progetto di norma UNI quando sarà pubblicato) per dimostrare che il prodotto è sicuro.

Con specifico riferimento ai prodotti permanentemente ancorati, nel corso dell’'incontro è stato spiegato come, in assenza di una norma obbligatoria, il fabbricante debba valutare e testare il prodotto secondo tutti i requisiti del CPR individuando metodi di prova, anche aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle norme di riferimento.

Nel corso dell’'incontro è emerso, anche, che il progetto italiano di norma UNI sul tema dei dispositivi fissi è, prossimo all'’inchiesta pubblica e che lo stesso riprende requisiti e metodi di prova delle EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013, prevedendo requisiti analoghi e persino migliorati rispetto alle due norme europee già citate ed anche alle norme europee EN 516 ed EN 517 (ganci di sicurezza e accessori da tetto) che sono già persino armonizzate nell’'ambito di applicazione del CPR.

Uno dei punti sicuramente a favore della normativa nazionale alla fase finale prima della pubblicazione risiede nel fatto che il progetto U5002C120 (dispositivi di ancoraggio destinati all’'installazione permanente - requisiti e metodi di prova), riprendendo i contenuti delle norme europee EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013, prevede l’'esecuzione delle prove in campioni di struttura per i quali i dispositivi sono progettati, e quindi estende le prove anche ai fissaggi e ai singoli materiali strutturali o raggruppamenti di essi. Inoltre il progetto di norma UNI U5002B620 (Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - guida per l'’individuazione, la configurazione, l'’installazione, l’'uso e la manutenzione) chiude il cerchio focalizzando l'’attenzione sulla figura del progettista che ha il compito di valutare l’'idoneità della struttura ad ospitare il sistema di ancoraggio e sopportare i carichi che si generano durante una caduta.

L'’Ing. Correggia e l’'Ing. Lucchese hanno sottolineato anche come, nell’'evenienza di un riconoscimento futuro del rapporto di prova ai fini di una certificazione dei prodotti fissi, le prove debbano essere effettuate o condotte da “laboratori o enti accreditati”. Ad oggi, l’'accreditamento a fronte della norma internazionale ISO 17025 inerente i laboratori di prova non risulta rilasciato per alcuno dei laboratori che attualmente offrono il servizio di prova secondo le norme EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013.

La situazione generale di mercato fotografata dalla platea risulta essere la seguente:  alcuni Paesi europei richiedono espressamente la certificazione CE come DPI anche per dispositivi destinati all’'installazione permanente e molti Organismi Notificati in Europa, tra cui alcuni in Italia, rilasciano certificazioni in tal senso. I fabbricanti usano tali certificazioni per l’'estero mentre sul mercato italiano immettono prodotti non marcati CE.
L'’illegittimità di tali richieste deriva dal fatto che l'imposizione di una procedura di certificazione CE, peraltro a fronte di una Direttiva non applicabile, equivale ad una vera e propria introduzione di una “regola tecnica” soggetta all’'obbligo di notifica alla Commissione Europea nell’'ambito di applicazione della Direttiva 98/34/CE. Dal momento che tale regola tecnica non risulta notificata, deve ritenersi illegittima.

Dall’'incontro è emerso infine che sarebbe prossima alla firma una Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Circolare che trova l’'assenso del Ministero dello Sviluppo Economico e di quello delle Infrastrutture). Tale Circolare dovrebbe chiarire che se un dispositivo di ancoraggio è destinato ad essere rimosso alla fine del lavoro in quota è un Dispositivo di Protezione Individuale o se lo stesso è destinato ad essere incorporato permanentemente nelle opere di ingegneria civile, allora è un prodotto da costruzione.

Fonte AIPAA - EN795LAB

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